Dal lontano 1971 esiste una professione sanitaria che in tanti modi e per tanti motivi è stata “oscurata” e considerata erroneamente abusiva. Il nostro articolo parlerà delle leggi che regolamentano questa professione cercando di fare chiarezza.
07/09/1976: questa potrebbe essere una data qualunque ma per tanti massofisioterapisti rappresenta la data in cui un decreto ministeriale ha stabilito il loro mansionario che recita quanto segue “il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione”.
Nota oramai da tempo la diatriba che sussiste tra fisioterapisti e massofisioterapisti, abbiamo contattato il presidente del Cda della scuola di massofisioterapia di Perugia “Enrico Fermi” Fabrizio Fornari per fare chiarezza su questo tema.
D – Buongiorno Prof. Fornari, esiste da anni un contenzioso tra i fisioterapisti e i massofisioterapisti. Ci spiega brevemente la differenza tra le due professioni sanitarie e il motivo per cui sembra che ci siano problemi per i massofisioterapisti nell’esercizio delle proprie funzioni?
R – In Italia in effetti, già dagli anni Settanta sono da sempre esistite due figure sanitarie nel settore della riabilitazione, quella del terapista della riabilitazione e questa del massofisioterapista. Con l’evolversi della normativa e la nascita dei Diplomi Universitari fu originariamente istituito il profilo di laurea per terapisti della riabilitazione, poi trasformato nella figura del fisioterapista. Invece il profilo del massofisioterapista non fu riordinato a livello universitario, né soppresso. L’interpretazione restrittiva degli ex terapisti della riabilitazione fu che il profilo universitario doveva necessariamente inglobare anche la figura e le mansioni del massofisioterapista, mentre molte regioni e l’allora Ministro della Pubblica Istruzione rimasero dell’idea che la formazione professionale per massofisioterapista dovesse ancora avvenire secondo profili professionali non già universitari. È questa la genesi che ancora oggi oppone fisioterapisti e massofisioterapisti.
D – Come mai il massofisioterapista non è stato inserito dal Ministero della Salute come figura riabilitativa?
R – Ciò dipende dal fatto che il Ministero, assumendo, legittimamente, che il massofisioterapista sia una professione non riordinata ha ritenuto, e qui meno legittimamente che tale figura non possieda un quadro normativo strutturato ed articolato, impedendo al detto professionista percorsi di aggiornamento continuo. A mio avviso, si tratta di un assunto meramente interpretativo che non trova riscontro nella ratio che ha ispirato i percorsi ECM. Peraltro, ammesso che la posizione del Ministero risulti in qualche modo fondata, non si comprende perché il massofisioterapista non risulti nell’elenco delle attività riconosciute dal Ministero. Va in ogni caso detto come la declaratoria ministeriali non veicoli un vincolo normativo, ma indichi piuttosto solo una scelta di politica sanitaria.
D – Con sentenza 5225 del 2007 il Consiglio di Stato si è espresso a favore dei massofisioterapisti stabilendo che la professione è ancora valida e resta configurata nei termini del vecchio ordinamento e con essa i relativi corsi di formazione. Sembra che sussistano dei dubbi da parte di alcune Asl italiane sulla legittimità del titolo in quanto le stesse impediscono i trattamenti su pazienti convenzionati. Cosa ne pensa?
R – Queste perplessità nascono dall’esistenza di una circolare a firma del Ministro, alla quale molti hanno attribuito significati non esplicitati nel testo. In quella circolare infatti si dice a chiare lettere che il massofisioterapista è professione, è figura sanitaria, è figura legittimamente abilitata ad operare. Da ciò certo non discende che il massofisioterapista e l’ex terapista della riabilitazione (fisioterapista) siano un’unica figura. E tuttavia ciò non deve portare a considerare il massofisioterapista come figura dequalificata e priva di mansionario. Quando la si ritenga tale, si incappa nelle difficoltà sollevate dalle ASL alle quali lei si riferisce.
D – La sentenza del Consiglio di Stato non è stata l’unica che si è espressa favorevolmente, anche il Tar e l’Antitrust hanno sottolineato alcuni punti a favore del massofisioterapista. Alla luce di ciò, perché i fisioterapisti continuano ad “ostacolare” questa professione?
R – Spesso in Italia figure professionali che coprono, in parte, aree simili si sono scontrate e si sono contrapposte. È un vecchio problema che affonda le radici in ragioni culturali che si sono storicamente sedimentate. Io ritengo che le particolari esigenze assistenziali del territorio italiano, nonché lo stesso patrimonio scientifico che opera nei profili professionali di queste due figure aprano importanti spazi di interazione soprattutto all’interno di quella complessità della conoscenza senza la quale ogni sapere resterebbe chiuso in se stesso e privo di relazioni effettive con la vita concreta degli uomini e con i loro bisogni.
D – In conclusione e allo stato attuale delle cose, cosa consiglia ad un ragazzo che ha intenzione di iscriversi presso una scuola di formazione per massofisioterapisti? Che garanzie avrà di conseguire un titolo giuridicamente valido alla fine del triennio formativo?
R – Secondo i pronunciamenti giurisdizionali esistenti e sulla base di quanto affermato da varie autorità statali il profilo ha oggi uno status ben definito. Per questa ragione gli consiglierei di seguire la propria passione e quelli che sono i progressi della scienza e della conoscenza, nella convinzione che saranno le leggi future a doversi adeguare ad esse e non esse a doversi adeguare a un sistema normativo astratto e miope.