Indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi: come funziona? I dettagli demandati al decreto MEF da adottare entro il 1 aprile
L’importo non concorre alla formazione del reddito e si ritiene, stante il richiamo alla misura prevista per i lavoratori autonomi dall’art.27 del Decreto, che anche per i collaboratori sportivi sia riferita al mese di marzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 pari all’incremento delle risorse assegnate a tal fine a Sport e Salute s.p.a.
L’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute s.p.a. su domanda dell’interessato alle seguenti condizioni:
- che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett.m) sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.
Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda e ai criteri di gestione del fondo di 50 milioni assegnato a Sport e Salute s.p.a. viene demandato ad un Decreto MEF da adottare entro il 1 aprile 2020.
Bisogna dunque attendere le ulteriori specifiche per sapere come procedere alla richiesta e conoscere i criteri di gestione delle risorse. Allo stato attuale, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:
- le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione
- le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni
Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva.
Le indicazioni hanno comprensibilmente creato confusione e incertezza tra gli operatori e le migliaia di collaboratori sportivi soprattutto in relazione al criterio cronologico di presentazione che desta allarme in vista del c.d. click day, soprattutto in relazione al limite annuo delle risorse complessive fissato in 50 milioni.
Prima del decreto, atteso entro il 1 aprile, non è comunque possibile attivarsi : ribadiamo che non ci sono allo stato termini per inoltrare la domanda; il termine di quindici giorni non è riferito alla presentazione delle richieste ma all’adozione del decreto attuativo che deve indicare le modalità e le procedure da seguire. E’ presumibile che il decreto stabilirà ad esempio il modello di autocertificazione da utilizzare per la richiesta.
Al momento i collaboratori interessati e che rientrino nelle condizioni previste – rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro – potranno preparare con l’ente, associazione, società di appartenenza la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti (a titolo esemplificativo si ritiene che possano essere utili: copia del contratto, delibera del direttivo per l’incarico, tesseramento, qualifiche, ricevute di pagamenti pregressi, bonifici relativi ai pagamenti, CU anno precedente).
L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita iva. L’indennità verrà erogata da INPS e non concorre alla formazione del reddito.
L’art.27 del Decreto per i titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata INPS ( di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33), richiede le seguenti condizioni :
- che la partita iva sia attiva alla data del 23 febbraio 2020
- che il libero professionista non sia titolare di pensione
- che il libero professionista non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo,
- reddito non superiore a 50.000 euro
- non titolari di pensione.
Autore: Bianca Stivanello