Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva.
Le indicazioni hanno comprensibilmente creato confusione e incertezza tra gli operatori e le migliaia di collaboratori sportivi soprattutto in relazione al criterio cronologico di presentazione che desta allarme in vista del c.d. click day, soprattutto in relazione al limite annuo delle risorse complessive fissato in 50 milioni.
Prima del decreto, atteso entro il 1 aprile, non è comunque possibile attivarsi : ribadiamo che non ci sono allo stato termini per inoltrare la domanda; il termine di quindici giorni non è riferito alla presentazione delle richieste ma all’adozione del decreto attuativo che deve indicare le modalità e le procedure da seguire. E’ presumibile che il decreto stabilirà ad esempio il modello di autocertificazione da utilizzare per la richiesta.
Al momento i collaboratori interessati e che rientrino nelle condizioni previste – rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro – potranno preparare con l’ente, associazione, società di appartenenza la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti (a titolo esemplificativo si ritiene che possano essere utili: copia del contratto, delibera del direttivo per l’incarico, tesseramento, qualifiche, ricevute di pagamenti pregressi, bonifici relativi ai pagamenti, CU anno precedente).
L’art.27 del Decreto per i titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata INPS ( di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33), richiede le seguenti condizioni :
Autore: Bianca Stivanello